Permanenza della giurisdizione

Il Magistrato di sorveglianza adito dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo presentato da un detenuto ristretto in regime speciale, ad oggetto l’accesso alla propria cartella clinica negato dalla Direzione della Casa circondariale ove recluso al momento della richiesta. A supporto della propria decisione, il Magistrato osservava che il diniego da parte della Direzione dell’Istituto di pena era fondato in quanto la richiesta «fosse rivolta all’Asl competente e che, comunque, il trasferimento, medio tempore intervenuto, del reclamante in altro Istituto di pena determinava la carenza di interesse in ordine al reclamo». Con ricorso per cassazione, l’interessato ha sostenuto che il «giudice a quo avrebbe indebitamente dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo, in primo luogo omettendo la doverosa fissazione dell’udienza nel contraddittorio tra le parti, essendosi il Magistrato di sorveglianza soffermato sulla soluzione di una questione in diritto controversa»; e che l’originaria richiesta di copia della propria cartella clinica – «per agire in sede civile contro la Dirigente Sanitaria» – era stata respinta dalla Direzione dell’Istituto di pena giacché ritenuta «priva di motivazione», trascurando peraltro «il principio della perpetuatio iurisdictionis, poiché l’avvenuto trasferimento del detenuto ad altro Istituto di pena non aveva determinato alcuna carenza d’interesse». Ebbene, chiosano i giudici di legittimità, posto che «la ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu oculi di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell’istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all’istante il contraddittorio camerale»; e «neppure è corretta l’affermazione secondo la quale il trasferimento del detenuto presso altro Istituto di pena avrebbe determinato tout court una sopravvenuta carenza d’interesse». Infatti, l’interesse ad impugnare è «subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso». Per tali ragioni, «la declaratoria d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse presupponeva una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all’impugnazione in capo» al detenuto, «la cui attualità – sussistente all’atto della proposizione del ricorso per cassazione – non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente» (Corte di Cassazione, I Sez. Pen., Sent. 23001/2024).

Gruppo Intervento Operativo

Registrazione video di Radio Radicale della conferenza stampa di presentazione del “Gruppo di Intervento Operativo” (GIO) del Corpo di Polizia Penitenziaria. Evento organizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, tenutasi a Roma giovedì 30 maggio 2024. Il GIO è stato istituito dal Ministro della Giustizia con decreto del 14 maggio 2024: «Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa specificamente della tutela dei diritti umani, pretenderemo ed otterremo che siano loro a partecipare alla formazione di questo nostro Corpo specializzato».