Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza - che accolse il reclamo proposto da un detenuto ristretto in regime differenziato, ex art. 41 bis Ord. Penit., consentendo allo stesso di «poter svolgere attività di pittura all’interno della propria stanza di pernottamento, con le stesse modalità consentite all’interno della saletta di pittura» -, ricorreva il Ministero della Giustizia adducendo i seguenti due motivi: come primo motivo si «deduce erronea applicazione di legge. Secondo la parte pubblica ricorrente non vi è, alla base della pretesa del detenuto, una condizione di diritto soggettivo cui sarebbe arrecato un grave pregiudizio. Si tratta di una mera modalità organizzativa della attività trattamentale, rimessa alla discrezionalità della Amministrazione»; come secondo motivo si «deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguarda, in particolare, la comparazione tra trattamento comune e trattamento differenziato. Si rappresenta, infatti, che anche al detenuto del circuito comune non è consentito utilizzare nella propria camera di pernottamento i materiali per la pittura artistica. L’attività di pittura, per tutti i detenuti, può svolgersi solo in appositi ambienti all’uopo destinati», come da «pertinenti disposizioni regolamentari». Ebbene, il ricorso è stato dichiarato fondato per le seguenti ragioni: «la decisione emessa dal Tribunale tende a fondarsi sul diritto alla non discriminazione, tranne l’esistenza di ragioni di sicurezza idonee a determinarla tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al regime differenziato»; ma va tuttavia rilevato che nel caso in esame le obiezioni introdotte dall’Amministrazione sono fondate in quanto è stato «dimostrato che le modalità di fruizione individuale dell’attività di pittura non sono diverse rispetto a quelle del circuito ordinario». Sicché, tale assunto «rende insussistente la base logico-giuridica (pretesa discriminazione, non fondata su obiettive esigenze di sicurezza) su cui si basa la decisione impugnata, decisione che - per il resto - non ha postulato l’esistenza di un diritto soggettivo alla espressione artistica di tale portata da escludere l’esistenza di modalità di conformazione del diritto medesimo. Dette modalità di conformazione sono dunque da ritenersi legittime perché non intaccano il nucleo essenziale del diritto a coltivare tendenze espressive (componente del diritto al mantenimento della dignità in condizione detentiva), che resta riconosciuto». Ne consegue perciò l’annullamento senza rinvio del provvedimento (Cassazione penale, maggio-settembre 2024).
Criminologia Penitenziaria
Rivista di Diritto penitenziario e Politiche criminali (ISSN 2704-9094 Online)
L’intimità intramuraria
Convegno finale dell’XI edizione del Master in “Diritto penitenziario e Costituzione”, in programma il 20 settembre 2024, ore 10:00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre. All’incontro, dal titolo “L’intimità intramuraria. A otto mesi dalla sentenza della Corte costituzionale”, interverranno, tra gli altri, il Prof. Giovanni Maria Flick, il Prof. Andrea Pugiotto e la Dott.ssa Rita Russo.
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