Affettività in carcere

Con la sentenza depositata il 26.01.2024, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della Legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che il detenuto possa essere ammesso a «svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie». Nel caso esaminato, osservava il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, rimettente, l’interessato «non potrà verosimilmente fruire di permessi premio, sia perché sprovvisto allo stato di un programma di trattamento, sia perché attinto da sanzioni disciplinari», e dunque «resterebbe così precluso al detenuto coltivare la relazione affettiva con la compagna in condizioni di intimità, ostandovi la prescrizione del controllo a vista da parte del personale di custodia, inderogabilmente disposto dalla norma censurata quale modalità di svolgimento dei colloqui». Ebbene, scrivono i giudici delle leggi, «Questa Corte è consapevole dell’impatto che l’odierna sentenza è destinata a produrre sulla gestione degli istituti penitenziari»; però, «la complessità dei problemi operativi che ne scaturiscono sollecita ancora una volta la responsabilità del legislatore, ove esso intenda approntare in materia un quadro normativo di livello primario». Del resto: «Può ipotizzarsi che le visite a tutela dell’affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico». Tuttavia: «Prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, avrà cura di verificare altresì la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza». Inoltre: «Nella fruizione dei locali predisposti per l’esercizio dell’affettività (i quali verosimilmente saranno, almeno all’inizio, una “risorsa scarsa”) sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio» (Corte Costituzionale, Sentenza 10/2024).