Affidamento terapeutico

In materia di affidamento in prova al servizio sociale nella fattispecie di cui l’art. 94 D.P.R. 309/90 (Testo unico stupefacenti), vale a dire nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza in tal senso in relazione all’esecuzione della sentenza definitiva con conseguente revoca della misura alternativa in atto, nel caso in esame della detenzione domiciliare, e dunque, ai sensi dell’art. 58-quater co. 3 Ord. penit., operando il divieto di concessione dei benefici per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di una misura alternativa. Ebbene, in effetti, se da un lato è vero che il condannato aveva subito la revoca della suddetta precedente misura alternativa, dall’altro è altresì vero che il medesimo aveva correttamente aderito al percorso propostogli dai servizi delle dipendenze in quanto riconosciuto il suo stato di tossicodipendenza. Sicché, seppur nel tempo si sia registrato un certo contrasto interpretativo circa il fatto se la «concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, operi o meno anche per l’affidamento in prova in casi particolari, art. 94 TU Stup.», secondo un più recente e financo maggioritario indirizzo giurisprudenziale sul punto, «detta misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa di cui al citato art. 58-quater, che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica». Peraltro, la Corte Costituzionale (Ord. 367/95 e Sent. 377/97) ha puntualizzato come «l’affidamento in prova in casi particolari, “pur inserendosi come species del genus dell’affidamento in prova già previsto dall’Ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta (…) differenziata dell’ordinamento penale” che trova la sua giustificazione nella “singolarità della situazione dei suoi destinatari”, ossia le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti»; ovvero nell’affidamento in prova terapeutico, che fonda su presupposti specifici ed autonomi come l’accertato stato di tossicodipendenza e l’idoneità del relativo programma terapeutico ai fini del recupero dell’interessato, assume «un rilievo preminente la cura dello stato di tossicodipendenza ed il recupero da tale condizione». Pertanto, il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei casi come fin qui descritto, non opera per l’affidamento in prova in casi particolari, ex art. 94 D.P.R. 309/90 (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 9866/2024).