In tema di pulizia ed igiene personale del detenuto, la normativa di ordinamento penitenziario «garantisce al recluso il diritto all’igiene personale, quale parte integrante del diritto costituzionale alla dignità umana, che deve essere sempre rispettata in costanza di detenzione, e in tale ambito appresta e disciplina il servizio di barberia, comprendente il taglio dei capelli». Inoltre, le vigenti disposizioni afferenti l’organizzazione delle sezioni destinate ad ospitare i reclusi assoggettati al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. Penit., assicurano «la gratuità del servizio, affidato ad apposito detenuto lavorante, e ne precisa, nel dettaglio, i tempi e i modi, dettando apposite prescrizioni inerenti alla verifica, preventiva e successiva, degli strumenti in uso». Pertanto, la «delimitazione ulteriore di questi ultimi, e l’eventuale loro limitazione, con esclusione di strumenti manuali da taglio, rientra nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d’istituto, nell’esplicazione della discrezionalità amministrativa che ad esse compete nell’esercizio delle potestà di organizzazione degli istituti stessi, e di regolamentazione delle attività ivi svolte, non esistendo al riguardo l’esigenza di assoluta uniformità di scelte e modelli». Sicché, la «inibizione all’uso di tali strumenti risponde a finalità di sicurezza di intuitiva comprensione, in tal modo non arbitrariamente perseguite (ancorché siano immaginabili, e siano realizzati in qualche altro istituto, alternativi protocolli, che possano assicurare equivalenti cautele), né il divieto frustra, sotto l’aspetto considerato, il diritto del detenuto al decoro e all’igiene personale, comunque assicurato, venendo ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso». Su tali presupposti, stante l’accertata e documentata idoneità in termini di condizioni igienico-sanitarie del locale adibito a barberia, il Tribunale di sorveglianza ha comunque ritenuto «impartire minuziose disposizioni di dettaglio (sugli arredi, gli strumenti da utilizzare e sulla individuazione e formazione dei soggetti da incaricare per il servizio di barberia) del tutto esulanti dall’ambito dei diritti soggettivi (in particolare, di quello alla salute)», così da configurare una «indebita ingerenza in ambito prettamente riservato alla discrezionale valutazione dell’Amministrazione penitenziaria» (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 12362/2024).