Affidamento terapeutico

Ai fini della concessione della misura dell’affidamento terapeutico, non possono, se soli, assumere rilievo negativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna ed i precedenti penali, né può richiedersi la prova che l’interessato abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato.