È ammissibile la detenzione domiciliare per il padre condannato se la madre è deceduta o non può farsi carico della prole. Perciò, è costituzionalmente illegittimo il divieto di concedere al padre la detenzione domiciliare quando i figli possano essere affidati a terze persone rispetto alla madre deceduta o che non può farsene carico. Non viola invece i principi costituzionali il diverso trattamento stabilito dall’ordinamento penitenziario, vale a dire per la donna e l’uomo condannati che abbiano figli di età non superiore a dieci anni ovvero gravemente disabili.
Per cui, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»; nonché, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, Ordin. Penit., sollevate, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna e dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia; ed infine, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, Ordin. Penit., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, in via principale, e dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025. Sentenza N. 52/2025.